L'attività di «propulsione normativa» (le direttive) e di «controllo giuridico» (le sentenze della Corte di Giustizia) forniscono un contributo decisivo all'obiettivo di una fiscalità comune nella UE anche per le imposte sul reddito. Inoltre, alcune delle disposizioni principali volte a rendere omogeneo il trattamento fiscale per i residenti con il trattamento fiscale per i non residenti sono state introdotte dalla normativa IRES. In particolare: a) il consolidato mondiale, presente solo in alcuni Paesi, è più completo rispetto al meccanismo di svalutazione della partecipazione utilizzato da altri Paesi in quanto: - non pone limiti alla dimensione di utilizzo della perdita della partecipata; – tende a rendere sistematica la compensazione fra utili e perdite; b) il regime di “participation exemption” permette la neutralità fiscale per la cessione di partecipazioni qualunque sia: – il tipo di trasferimento, rendendo omogenee le operazioni di cessione e conferimento allo scambio di partecipazioni; – il soggetto, residente in Italia o nella Comunità. In precedenza erano favoriti i soggetti residenti in altri Paesi della Comunità; – il corrispettivo e il costo per il trasferente, così come non v'è mai stato un beneficio per l'acquirente (l'ammortamento non è ammesso per le partecipazioni); c) per i dividendi, è stato reso omogeneo il trattamento di quelli in entrata da una parte e di quelli in uscita dall'altra, qualunque sia il soggetto erogante e il soggetto socio.
verso una fiscalità comune in ambito ue anche per le imposte sui redditi (con particolare riguardo alle partecipazioni societarie e alla recente disciplina dell'ires
MANERA, MARCO
2005-01-01
Abstract
L'attività di «propulsione normativa» (le direttive) e di «controllo giuridico» (le sentenze della Corte di Giustizia) forniscono un contributo decisivo all'obiettivo di una fiscalità comune nella UE anche per le imposte sul reddito. Inoltre, alcune delle disposizioni principali volte a rendere omogeneo il trattamento fiscale per i residenti con il trattamento fiscale per i non residenti sono state introdotte dalla normativa IRES. In particolare: a) il consolidato mondiale, presente solo in alcuni Paesi, è più completo rispetto al meccanismo di svalutazione della partecipazione utilizzato da altri Paesi in quanto: - non pone limiti alla dimensione di utilizzo della perdita della partecipata; – tende a rendere sistematica la compensazione fra utili e perdite; b) il regime di “participation exemption” permette la neutralità fiscale per la cessione di partecipazioni qualunque sia: – il tipo di trasferimento, rendendo omogenee le operazioni di cessione e conferimento allo scambio di partecipazioni; – il soggetto, residente in Italia o nella Comunità. In precedenza erano favoriti i soggetti residenti in altri Paesi della Comunità; – il corrispettivo e il costo per il trasferente, così come non v'è mai stato un beneficio per l'acquirente (l'ammortamento non è ammesso per le partecipazioni); c) per i dividendi, è stato reso omogeneo il trattamento di quelli in entrata da una parte e di quelli in uscita dall'altra, qualunque sia il soggetto erogante e il soggetto socio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.