L'attività di «propulsione normativa» (le direttive) e di «controllo giu­ridico» (le sentenze della Corte di Giustizia) forniscono un contributo decisivo all'obiettivo di una fiscalità comune nella UE anche per le imposte sul reddito. Inoltre, alcune delle disposizioni principali volte a rendere omogeneo il trattamento fiscale per i residenti con il trattamento fiscale per i non residenti sono state introdotte dalla normativa IRES. In particolare: a) il consolidato mondiale, presente solo in alcuni Paesi, è più completo rispetto al meccanismo di svalutazione della partecipazione utilizzato da altri Paesi in quanto: - non pone limiti alla dimensione di utilizzo della perdita della partecipata; – tende a rendere sistematica la compensazione fra utili e perdite; b) il regime di “participation exemption” permette la neutralità fiscale per la cessione di partecipazioni qualunque sia: – il tipo di trasferimento, rendendo omogenee le operazioni di cessione e conferimento allo scambio di partecipazioni; – il soggetto, residente in Italia o nella Comunità. In precedenza erano favoriti i soggetti residenti in altri Paesi della Comunità; – il corrispettivo e il costo per il trasferente, così come non v'è mai stato un beneficio per l'acquirente (l'ammortamento non è ammesso per le partecipazioni); c) per i dividendi, è stato reso omogeneo il trattamento di quelli in entrata da una parte e di quelli in uscita dall'altra, qualunque sia il soggetto erogante e il soggetto socio.

verso una fiscalità comune in ambito ue anche per le imposte sui redditi (con particolare riguardo alle partecipazioni societarie e alla recente disciplina dell'ires

MANERA, MARCO
2005-01-01

Abstract

L'attività di «propulsione normativa» (le direttive) e di «controllo giu­ridico» (le sentenze della Corte di Giustizia) forniscono un contributo decisivo all'obiettivo di una fiscalità comune nella UE anche per le imposte sul reddito. Inoltre, alcune delle disposizioni principali volte a rendere omogeneo il trattamento fiscale per i residenti con il trattamento fiscale per i non residenti sono state introdotte dalla normativa IRES. In particolare: a) il consolidato mondiale, presente solo in alcuni Paesi, è più completo rispetto al meccanismo di svalutazione della partecipazione utilizzato da altri Paesi in quanto: - non pone limiti alla dimensione di utilizzo della perdita della partecipata; – tende a rendere sistematica la compensazione fra utili e perdite; b) il regime di “participation exemption” permette la neutralità fiscale per la cessione di partecipazioni qualunque sia: – il tipo di trasferimento, rendendo omogenee le operazioni di cessione e conferimento allo scambio di partecipazioni; – il soggetto, residente in Italia o nella Comunità. In precedenza erano favoriti i soggetti residenti in altri Paesi della Comunità; – il corrispettivo e il costo per il trasferente, così come non v'è mai stato un beneficio per l'acquirente (l'ammortamento non è ammesso per le partecipazioni); c) per i dividendi, è stato reso omogeneo il trattamento di quelli in entrata da una parte e di quelli in uscita dall'altra, qualunque sia il soggetto erogante e il soggetto socio.
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