1. Il caso. - 2. Le modifiche apportate dall'art. 35 D.Lgs. 205/2010 all'art. 258 D.Lgs. 152/2006 e le loro conseguenze (non volute) sul sistema penale della Parte IV del T.U.A. - 3. La presunta "sopravvivenza" del "vecchio" comma 4 dell'art. 258 T.U.A. - 4. La singolare contestazione del delitto di cui all'art. 484 c.p. - 5. La contestazione del reato associativo. - 6. La effettiva portata della previsione di cui al comma 2 dell'art. 4 D.Lgs. 121/2011 sul regime sanzionatorio di cui all'art. 258 D.Lgs. 152/2006 "nella formulazione previgente" al D.Lgs. 205/2010 anche alla luce dell'abrogazione del SISTRI ad opera dell'art. 6, comma 2 D.L. 138/2011.
Falso in formulari per il trasporto di rifiuti pericolosi: anche i giudici di merito ritengono che la condotta sia stata "depenalizzata" dalle modifiche apportate all'art. 258 del D.Lgs. 205/2010.
VERGINE, ALBERTA LEONARDA
2011-01-01
Abstract
1. Il caso. - 2. Le modifiche apportate dall'art. 35 D.Lgs. 205/2010 all'art. 258 D.Lgs. 152/2006 e le loro conseguenze (non volute) sul sistema penale della Parte IV del T.U.A. - 3. La presunta "sopravvivenza" del "vecchio" comma 4 dell'art. 258 T.U.A. - 4. La singolare contestazione del delitto di cui all'art. 484 c.p. - 5. La contestazione del reato associativo. - 6. La effettiva portata della previsione di cui al comma 2 dell'art. 4 D.Lgs. 121/2011 sul regime sanzionatorio di cui all'art. 258 D.Lgs. 152/2006 "nella formulazione previgente" al D.Lgs. 205/2010 anche alla luce dell'abrogazione del SISTRI ad opera dell'art. 6, comma 2 D.L. 138/2011.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.