Il contributo verte sull'effetto devolutivo in appello e, più in generale, sull'ambito di riesame del giudice d'appello derivante dagli articoli 342 e 346 c.p.c. L'effetto devolutivo - secondo il quale, a seguito della proposizione dell'appello, si verifica il fenomeno in base al quale la causa passa alla cognizione del giudice dell'impugnazione, sia pur nei limiti della domanda d'appello - è analizzato nella sua portata generale e specifica, alla luce dell'evoluzione dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Sono considerati, in particolare, l'onere e l'oggetto della riproposizione di domande ed eccezioni posto a carico delle parti, le modalità e i termini della riproposizione, gli effetti della mancata riproposizione.
Commento all'art. 346 c.p.c.
GAMBA, CINZIA
2012-01-01
Abstract
Il contributo verte sull'effetto devolutivo in appello e, più in generale, sull'ambito di riesame del giudice d'appello derivante dagli articoli 342 e 346 c.p.c. L'effetto devolutivo - secondo il quale, a seguito della proposizione dell'appello, si verifica il fenomeno in base al quale la causa passa alla cognizione del giudice dell'impugnazione, sia pur nei limiti della domanda d'appello - è analizzato nella sua portata generale e specifica, alla luce dell'evoluzione dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Sono considerati, in particolare, l'onere e l'oggetto della riproposizione di domande ed eccezioni posto a carico delle parti, le modalità e i termini della riproposizione, gli effetti della mancata riproposizione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.