Preliminare all’eventuale introduzione di leggi in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione è la questione se l’istituzionalizzazione interna dei partiti possa venire posta dal legislatore. In proposito, pare essersi determinato un orientamento della politica come pure degli studiosi nel senso favorevole a ritenere corrispondente all’articolo 49 della Costituzione una fondamentale esigenza volta a produrre una disciplina legislativa dell’organizzazione e dell’attività interna dei partiti politici. Va notato, peraltro, che nella dottrina si riscontrano discordanze notevoli, pure se in periodi successivi. Si aggiunga che, di fatto, per oltre cinquant’anni è mancata qualsiasi disciplina legislativa in materia, nonostante numerose proposte di legge presentate in Parlamento. Vi è anche il problema di tutelare partiti di minoranza o di nuova fondazione. Vi sarebbero dunque motivi seri a ritenere preferibile l’introduzione di una disciplina preliminare di livello costituzionale, più idonea a garantire migliori rapporti tra le forze politiche e più completa nel regolare l’operato del legislatore rimesso alla sola maggioranza.
La disciplina giuridica dei partiti politici: facoltà del legislatore ordinario ovvero necessità di regole costituzionali
ILLARI, SILVIA
2013-01-01
Abstract
Preliminare all’eventuale introduzione di leggi in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione è la questione se l’istituzionalizzazione interna dei partiti possa venire posta dal legislatore. In proposito, pare essersi determinato un orientamento della politica come pure degli studiosi nel senso favorevole a ritenere corrispondente all’articolo 49 della Costituzione una fondamentale esigenza volta a produrre una disciplina legislativa dell’organizzazione e dell’attività interna dei partiti politici. Va notato, peraltro, che nella dottrina si riscontrano discordanze notevoli, pure se in periodi successivi. Si aggiunga che, di fatto, per oltre cinquant’anni è mancata qualsiasi disciplina legislativa in materia, nonostante numerose proposte di legge presentate in Parlamento. Vi è anche il problema di tutelare partiti di minoranza o di nuova fondazione. Vi sarebbero dunque motivi seri a ritenere preferibile l’introduzione di una disciplina preliminare di livello costituzionale, più idonea a garantire migliori rapporti tra le forze politiche e più completa nel regolare l’operato del legislatore rimesso alla sola maggioranza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.