Con la Legge di riforma 395 del 1990 riguardante il Corpo di Polizia Penitenziaria italiana, i compiti e le attribuzioni in carico a ciascun Agente si sono fatti più complessi e articolati che in passato. Nei riguardi delle Forze Armate e di Polizia, il D.Lgs 81/2008, coordinato con il D.Lgs 106/2009, delinea il suo campo di applicazione anche “…nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie,…tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte”. Il Medico del Lavoro Competente è chiamato agli obblighi dell’Art.25, del citato Decreto, riguardanti la partecipazione alla valutazione dei fattori di rischio lavorativi ed alla relativa Sorveglianza Sanitaria. L’analisi della varietà dei compiti cui il Personale di Polizia Penitenziaria è attualmente chiamato a svolgere, l’individuazione e lo studio dei relativi fattori di rischio, l’applicazione professionale dei principi di prevenzione medica da parte del Medico del Lavoro Competente e le necessarie azioni formativo-organizzative dai Responsabili della salute e sicurezza dei lavoratori, sono l’argomento di questa relazione. Si identificheranno i fattori di rischio per i quali la valutazione ex lege per le attività di Polizia Penitenziaria pone dei livelli medio alti di attenzione, particolarmente i fattori di rischio dovuti al sovraffollamento carcerario, alla carenza di personale congiuntamente alla organizzazione del lavoro, come il biologico e lo stress lavoro correlato. Si farà anche cenno: alle difficoltà che il Medico del Lavoro è costretto ad affrontare per l’espletamento del suo incarico, in relazione alla profonda discrepanza tra il dovuto Piano Sanitario da applicare secondo i rischi valutati presenti e quello definito dalla “convenzione contrattuale ministeriale” a tutt’oggi rivolta ai Medici Competenti; ai limiti posti dalle scarse disponibilità finanziarie ministeriali sia per il corretto svolgimento della Sorveglianza Sanitaria, sia per le azioni di formazione e supporto preventivo per il Personale di Polizia Penitenziaria.

Fattori di rischio lavorativo e prevenzione medica nella Polizia Penitenziaria

BATTAGLIA, ANDREA;CANDURA, STEFANO
2014-01-01

Abstract

Con la Legge di riforma 395 del 1990 riguardante il Corpo di Polizia Penitenziaria italiana, i compiti e le attribuzioni in carico a ciascun Agente si sono fatti più complessi e articolati che in passato. Nei riguardi delle Forze Armate e di Polizia, il D.Lgs 81/2008, coordinato con il D.Lgs 106/2009, delinea il suo campo di applicazione anche “…nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie,…tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte”. Il Medico del Lavoro Competente è chiamato agli obblighi dell’Art.25, del citato Decreto, riguardanti la partecipazione alla valutazione dei fattori di rischio lavorativi ed alla relativa Sorveglianza Sanitaria. L’analisi della varietà dei compiti cui il Personale di Polizia Penitenziaria è attualmente chiamato a svolgere, l’individuazione e lo studio dei relativi fattori di rischio, l’applicazione professionale dei principi di prevenzione medica da parte del Medico del Lavoro Competente e le necessarie azioni formativo-organizzative dai Responsabili della salute e sicurezza dei lavoratori, sono l’argomento di questa relazione. Si identificheranno i fattori di rischio per i quali la valutazione ex lege per le attività di Polizia Penitenziaria pone dei livelli medio alti di attenzione, particolarmente i fattori di rischio dovuti al sovraffollamento carcerario, alla carenza di personale congiuntamente alla organizzazione del lavoro, come il biologico e lo stress lavoro correlato. Si farà anche cenno: alle difficoltà che il Medico del Lavoro è costretto ad affrontare per l’espletamento del suo incarico, in relazione alla profonda discrepanza tra il dovuto Piano Sanitario da applicare secondo i rischi valutati presenti e quello definito dalla “convenzione contrattuale ministeriale” a tutt’oggi rivolta ai Medici Competenti; ai limiti posti dalle scarse disponibilità finanziarie ministeriali sia per il corretto svolgimento della Sorveglianza Sanitaria, sia per le azioni di formazione e supporto preventivo per il Personale di Polizia Penitenziaria.
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