A partire dal primo periodo avente inizio il 1° gennaio 2014 o in data successiva, tutte le società che redigono il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali dovranno contabilizzare gli accordi a controllo congiunto applicando l’International Financial Reporting Standard 11, Accordi a controllo congiunto. Con l’emanazione del nuovo Standard, lo IASB ha voluto rimediare ad alcune delle inadeguatezze che caratterizzavano il previgente International Accounting Standard 31, Partecipazioni in Joint Venture, concentrando gli sforzi in tre direzioni: — fondare la qualificazione degli accordi a controllo congiunto sulla loro sostanza economica; — individuare nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto l’unico driver della rappresentazione contabile; — aumentare la consistency, la verificabilità e la comparabilità dell’informativa sugli accordi a controllo congiunto, rimuovendo la possibilità di adottare il metodo di consolidamento analitico proporzionale per la contabilizzazione delle partecipazioni detenute in joint venture e garantendo che accordi caratterizzati dalla medesima sostanza economica rispondano allo stesso metodo di contabilizzazione. L’IFRS 11 non dovrà essere applicato retrospettivamente e la sua adozione per la redazione del bilancio consolidato di ciascun partecipante all’ac- cordo congiunto potrà determinare tre diverse fattispecie di cambiamento del metodo di contabilizzazione delle joint venture in essere alla data della transizione. Secondo il trattamento contabile che i co-venturer utilizzavano in vigenza dello IAS 31, i casi che si potranno manifestare sono i seguenti: — rilevazione della partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto per le joint venture che manterranno tale qualificazione e che in precedenza venivano consolidate proporzionalmente; — rilevazione di una quota delle attività e delle passività relative all’ac- cordo per le joint venture che saranno qualificate come gestioni a controllo congiunto e che in precedenza venivano rappresentate in bilancio tramite la rilevazione della partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto; — rilevazione di una quota delle attività e delle passività relative all’ac- cordo per le joint venture che saranno qualificate come gestioni a controllo congiunto e che in precedenza venivano consolidate proporzionalmente. L’Appendice C del nuovo Standard riporta le disposizioni che governeranno la fase di transizione. In sede di redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, i partecipanti a un joint arrangement che detengono il controllo congiunto dovranno attuare la transizione con riferimento all’inizio del periodo comparativo presentato, ossia il 1° gennaio 2013. Deve essere sottolineato che il tenore letterale delle regole di cui all’Appendice C non permette di cogliere con immediatezza alcune complessità che emergono quando si affronta operativamente il cambiamento del metodo di contabilizzazione applicato agli accordi a controllo congiunto. Il rischio è quello di attribuire un saldo di apertura errato alla partecipazione nelle joint venture o di non trattare correttamente altri valori sorti per effetto del consolidamento.

IFRS 11: QUALI COMPLESSITÀ NASCONDONO LE REGOLE PER LA TRANSIZIONE?

RINALDI, LUIGI
2014-01-01

Abstract

A partire dal primo periodo avente inizio il 1° gennaio 2014 o in data successiva, tutte le società che redigono il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali dovranno contabilizzare gli accordi a controllo congiunto applicando l’International Financial Reporting Standard 11, Accordi a controllo congiunto. Con l’emanazione del nuovo Standard, lo IASB ha voluto rimediare ad alcune delle inadeguatezze che caratterizzavano il previgente International Accounting Standard 31, Partecipazioni in Joint Venture, concentrando gli sforzi in tre direzioni: — fondare la qualificazione degli accordi a controllo congiunto sulla loro sostanza economica; — individuare nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto l’unico driver della rappresentazione contabile; — aumentare la consistency, la verificabilità e la comparabilità dell’informativa sugli accordi a controllo congiunto, rimuovendo la possibilità di adottare il metodo di consolidamento analitico proporzionale per la contabilizzazione delle partecipazioni detenute in joint venture e garantendo che accordi caratterizzati dalla medesima sostanza economica rispondano allo stesso metodo di contabilizzazione. L’IFRS 11 non dovrà essere applicato retrospettivamente e la sua adozione per la redazione del bilancio consolidato di ciascun partecipante all’ac- cordo congiunto potrà determinare tre diverse fattispecie di cambiamento del metodo di contabilizzazione delle joint venture in essere alla data della transizione. Secondo il trattamento contabile che i co-venturer utilizzavano in vigenza dello IAS 31, i casi che si potranno manifestare sono i seguenti: — rilevazione della partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto per le joint venture che manterranno tale qualificazione e che in precedenza venivano consolidate proporzionalmente; — rilevazione di una quota delle attività e delle passività relative all’ac- cordo per le joint venture che saranno qualificate come gestioni a controllo congiunto e che in precedenza venivano rappresentate in bilancio tramite la rilevazione della partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto; — rilevazione di una quota delle attività e delle passività relative all’ac- cordo per le joint venture che saranno qualificate come gestioni a controllo congiunto e che in precedenza venivano consolidate proporzionalmente. L’Appendice C del nuovo Standard riporta le disposizioni che governeranno la fase di transizione. In sede di redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, i partecipanti a un joint arrangement che detengono il controllo congiunto dovranno attuare la transizione con riferimento all’inizio del periodo comparativo presentato, ossia il 1° gennaio 2013. Deve essere sottolineato che il tenore letterale delle regole di cui all’Appendice C non permette di cogliere con immediatezza alcune complessità che emergono quando si affronta operativamente il cambiamento del metodo di contabilizzazione applicato agli accordi a controllo congiunto. Il rischio è quello di attribuire un saldo di apertura errato alla partecipazione nelle joint venture o di non trattare correttamente altri valori sorti per effetto del consolidamento.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1099312
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