Con la sentenza del Tribunale di Torino la giurisprudenza prende - per la prima volta - posizione sulla natura del rimedio della retroversione degli utili di cui all’art. 125, comma 3, c.p.i. Nel presente lavoro, l’autore dopo essersi soffermato sull’esame della nozione generalissima di “sanzione giuridica”, e dopo aver analizzato le possibili classificazioni della disposizione di cui all’art. 125, comma 3, c.p.i. già elaborate in letteratura, passa ad esaminare la scelta dei giudici torinesi di ricondurre il rimedio nell’alveo delle c.d. “sanzioni restitutorie”. In particolare, la riconduzione della retroversione degli utili alla categoria delle ‘sanzioni restitutorie’ determina l’affrancamento del rimedio in esame da curvature afflittive o riparatorie avvicinando questa figura a quella anglosassone del c.d. disgorgement of profits.
La retroversione degli utili quale sanzione restitutoria: nessun ristoro, nessuna pena
Remotti, Giorgio
2019-01-01
Abstract
Con la sentenza del Tribunale di Torino la giurisprudenza prende - per la prima volta - posizione sulla natura del rimedio della retroversione degli utili di cui all’art. 125, comma 3, c.p.i. Nel presente lavoro, l’autore dopo essersi soffermato sull’esame della nozione generalissima di “sanzione giuridica”, e dopo aver analizzato le possibili classificazioni della disposizione di cui all’art. 125, comma 3, c.p.i. già elaborate in letteratura, passa ad esaminare la scelta dei giudici torinesi di ricondurre il rimedio nell’alveo delle c.d. “sanzioni restitutorie”. In particolare, la riconduzione della retroversione degli utili alla categoria delle ‘sanzioni restitutorie’ determina l’affrancamento del rimedio in esame da curvature afflittive o riparatorie avvicinando questa figura a quella anglosassone del c.d. disgorgement of profits.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.